REGOLAMENTO EDILIZIO

ALLEGATI

Allegato "A"
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA
STATO DI FATTO

a) stralcio del foglio catastale, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, con l'esatta indicazione del lotto, aggiornata mediante colorazione trasparente firmata dal progettista, con campitura delle aree sulle quali è computata la superficie fondiaria e, conseguentemente, il volume edificabile;

b) stralcio degli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti, con l'esatta ubicazione dell'area o dell'immobile interessato;

c) una o più planimetrie di insieme, comprendenti il piano quotato, esteso per un raggio di almeno mt. 40 dai confini dell'area sulla quale deve essere effettuato l'intervento, dalle quali risultino: la superficie dell'area, le strade con la relativa toponomastica e la loro ampiezza, la posizione, le sagome e i distacchi dal fabbricato, le eventuali costruzioni confinanti con i relativi distacchi e le loro altezze, le eventuali alberature esistenti, con l'indicazione delle varie essenze, l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e degli allacci ai pubblici servizi;

d) almeno quattro fotografie, in copia semplice, di formato non inferiore a cm. 13 x 18, dello stato di fatto. In caso di costruzione su pendio, le foto devono includere anche il profilo della sommità. Nel piano di cui alla precedente lettera c) devono essere chiaramente riportati i punti di vista numerati dai quali sono state riprese le fotografie;

e) nei progetti di demolizione e di ricostruzione, rilievo quotato in scala non inferiore 1:200 degli edifici da demolire con la specificazione delle attuali destinazioni d'uso relative a tutti i piani e le sezioni più indicative, nonché la documentazione fotografica.

Allegato "B"
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA
PROGETTO

a) La relazione generale illustrante schematicamente le caratteristiche tipologiche dell'opera progettata (destinazione d'uso, tipo edilizio, piani, ecc.), quelle costruttive (materiali e tecniche impiegati nelle principali strutture quali fondazioni, elementi portanti verticali ed orizzontali, coperture, ecc.), quelle delle finiture (impianto idrico, elettrico, di gas metano o di qualsiasi fonte energetica alternativa, impianto telefonico, di smaltimento dei rifiuti, di smaltimento degli scarichi idrici, di condizionamento, di ascensione, ecc.).

La relazione deve indicare il modo in cui il progetto ha risolto il problema della eliminazione delle cosiddette "barriere architettoniche", specificamente in merito a: percorsi pedonali, parcheggi e posti macchina, accessi, scale, rampe, ascensori, porte, corridoi e passaggi, locali igienici, impianti.

La relazione deve specificare il tipo di finanziamento con il quale si intende realizzare l'opera (edilizia convenzionata, agevolata, sovvenzionata, pubblica ecc.), evidenziando anche il rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l'accesso a determinati finanziamenti dalle leggi vigenti.

Per i fabbricati a destinazione produttiva, la relazione deve contenere la descrizione delle lavorazioni effettuate e la specificazione dei materiali depositati, trattati, prodotti, eliminati, utilizzati per la produzione dell'energia: ciò in rapporto alla sicurezza interna ed esterna della fabbrica. Sempre per le attività produttive, va specificata l'intensità dei rumori prodotti durante le lavorazioni, le quantità di acqua utilizzate e le relative fonti di approvvigionamento.

Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, la relazione deve anche illustrare le metodologie di intervento, i risultati degli eventuali assaggi compiuti sulle strutture, le possibilità di recupero o di reimpiego dei materiali, le tecniche da impiegarsi per il restauro o il consolidamento o il risanamento e la sostituzione delle strutture esistenti. Sia per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sia per gli edifici destinati esclusivamente ad attività turistiche, alberghiere, commerciali o direzionali occorre il computo metrico estimativo.

b) Allla relazione deve essere allegata una tabella contenente:

a) superficie catastale di intervento;

b) superficie territoriale (St) della (o delle) "zona omogenea" dello strumento urbanistico, nella quale ricade il lotto di intervento;

c) superficie fondiaria del lotto di intervento (Sf);

d) superficie coperta (Sc);

e) superficie utile lorda (Sul) e/o volume (V);

f) superficie utile abitabile (Sua);

g) superficie non residenziale (Snr);

h) superficie complessiva (Sc);

i) superficie netta (Sn);

l) superficie accessoria (Sa);

m) superficie per attività turistiche, direzionali e commerciali (Sat);

n) distanze dai confini di proprietà, dalle strade, dai confini di zona, dagli edifici esistenti e di progetto;

o) altezza delle fronti (H) e altezza massima dell'edificio;

p) indice di fabbricabilità fondiario (If) e di utilizzazione fondiaria (Uf);

q) superficie delle aree destinate a parcheggi, distinti in aree per parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria ed aree per parcheggi di pertinenza degli edifici (art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150);

r) superficie delle aree destinate a verde, suddivise in: verde privato, verde condominiale, verde pubblico di urbanizzazione primaria;

s) superficie delle aree destinate alla viabilità;

t) superficie delle aree destinate alla urbanizzazione secondaria;

u) superficie delle abitazioni (misurata ai sensi dell'art. 16 della 5 agosto 1978 n.ro 457), solo nel caso di edilizia agevolata;

v) altezza virtuale (K) ed altezza netta dei locali abitabili e dei relativi accessori (misurate ai sensi dell'art. 43 della citata Legge n.ro 457/1978), solo nel caso di edilizia agevolata;

w) superficie delle aree di uso pubblico;

z) abitanti e addetti convenzionali.

La relazione geologica-geotecnica deve essere firmata da un tecnico laureato, abilitato nelle apposite discipline e regolarmente iscritto all'albo professionale. Sugli elaborati che costituiscono la relazione geologica-geotecnica deve comparire la firma, il timbro professionale e il codice fiscale del tecnico.

La relazione deve contenere dati sulla natura, lo stato fisico e stabilità dei terreni superficiali e profondi; essa deve inoltre calcolare i carichi ammissibili, analizzare l'idrografia superficiale e profonda, valutare il rischio sismico.

La relazione deve illustrare le modalità di esecuzione delle prove di campagna e di laboratorio, nonché i metodi di calcolo adottati.

Nei comuni inclusi in zone sismiche, la relazione geologica deve contenere i riferimenti richiesti dalle vigenti leggi sismiche.

1) La documentazione tecnica inerente l'impianto termico deve essere redatta in conformità al disposto dell'art. 14 del D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052 e deve essere firmata, oltre che dal committente anche dal progettista (ingegnere o altro progettista abilitato).

2) La documentazione inerente l'isolamento termico dell'edificio deve essere redatta in conformità a quanto stabilito dall'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 1052/1977. Tale documentazione deve essere firmata dal committente e dal progettista dell'edificio.

La relazione tecnica sugli impianti di abbattimento delle immissioni atmosferiche necessaria solo per le concessioni relative a stabilimenti industriali, oltre agli impianti che si intendono installare, deve descrivere il funzionamento degli stessi in tutte le condizioni di esercizio dell'industria, i tempi e le frequenze delle operazioni di manutenzione, le massime quantità e la composizione percentuale delle emissioni, specificando i metodi di indagine e gli studi eseguiti per accertare l'efficienza degli impianti stessi. Vanno inoltre indicati i tempi di fermata degli impianti industriali nonché i tempi necessari per aggiungere il regime di funzionamento dei medesimi.

La suddetta relazione è obbligatoria anche nel caso di concessioni relative ad ampliamenti o modifiche degli impianti tali da comportare variazioni alla qualità delle emissioni e alla loro quantità.

L'eventuale ulteriore documentazione tecnica richiesta da leggi e regolamenti relativi all'edilizia speciale o all'edilizia pubblica.

c) Planimetria corredata da due o più profili significativi (ante e post operam) dell'andamento altimetrico dell'edificio rispetto al terreno, alle strade e agli edifici circostanti, di cui uno almeno secondo la massima pendenza, nella quale risultino precisati la superficie coperta dell'edificio in tutti i corpi di fabbrica che lo compongono (quotate in tutti i suoi elementi: terrazze, pensiline, avancorpi ecc.), nonché le quote altimetriche di sistemazione del terreno e rampe, terrazzamenti, scalinate, scarpate, ecc., con particolare riguardo ai punti di emergenza del fabbricato.

Devono essere, altresì, evidenziate le superfici destinate a spazi per parcheggi e le zone di distacco a protezione dei nastri stradali e tra edifici comprendenti strade coperte al traffico veicolare.

Tutte le quote altimetriche relative al piano di campagna originario e alla sistemazione del terreno post operam, devono essere riferite ad un determinato caposaldo, immodificabile fino all'ul-timazione dei lavori.

d) Piante dei vari piani delle costruzioni in scala 1:100, con l'indicazione delle strutture portanti interne, delle quote planimetriche e altimetriche del piano cantinato e del piano seminterrato, delle quote altimetriche dei punti di emergenza del fabbricato dal terreno, del piano terreno rialzato, del piano tipo, del piano attico (ove consentito), del piano di copertura, dei volumi tecnici con indicazione degli impianti relativi all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, estesi fino alle reti collettrici.

In tutte le piante devono essere indicate le linee di sezione di cui alla successiva lettera e), nonché le utilizzazioni previste per i singoli locali.

Nel caso di edifici modulari o costituiti da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto di 1:200, corredate da piante delle singole cellule in scala 1:50, oppure da parti significative, in scala 1:100, degli edifici modulari.

Qualora si tratti di edificio aderente ad un altro fabbricato che deve comunicare con l'opera progettata, le piante devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente.

e) Sezioni in numero non inferiore a due - trasversale e longitudinale - per ciascun corpo di fabbrica, in scala 1:100, oppure in scala 1:200 per gli edifici modulari o costituiti da ripetizioni di cellule tipo, con le misure delle altezze nette e lorde dei singoli piani, nonché dell'altezza totale prevista e di quella prescritta.

Nelle sezioni deve essere indicato l'andamento del terreno (ante e post operam) lungo le sezioni stesse, fin oltre i confini dell'area per un'estensione a monte e a valle di mt. 5.00, nonché alle eventuali strade di delimitazione.

Tutte le quote altimetriche, comprese quelle relative al piano di campagna, ante e post operam, debbono essere riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c).

f) Prospetti interni ed esterni, in scala 1:100, con le quote riferite ai piani stradali, ai cortili o ai giardini, con indicazione delle coloriture e ogni altra finitura esterna (da controllare mediante campionatura sul posto, prima della esecuzione definitiva).

g) Particolari architettonici delle parti più significative del progetto, in scala adatta, comunque non inferiore a 1:50. Tali particolari dovranno chiaramente indicare tra l'altro, i tipi degli infissi esterni e delle relative protezioni, dei rivestimenti, dei parapetti e balconi, delle opere di fatto.

I particolari precisano inoltre, le opere di recinzione, sia lungo i confini interni, sia lungo le fronti su strade o spazi pubblici, in armonia con le recinzioni latistanti.

h) Indicazioni relative a tutti quegli impianti che, per dimensioni ed esigenze tecniche (canne fumarie, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, ascensori, rete principale delle fognature), influiscono sulla composizione architettonica dell'edificio.

Qualora non sia possibile l'approvvigionamento idrico mediante acquedotto pubblico, devono essere allegati il progetto e la relazione tecnica del sistema adottato per assicurare l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, con il visto del competente servizio dell'unità sanitaria locale.

i) Documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico e acustico secondo quanto previsto dagli articoli 77 e 78 del presente regolamento, nonché dalla normativa vigente.

NOTE COMUNI

Ogni disegno deve contenere il relativo orientamento ed essere quotato nelle principali dimensioni: lati interni ed esterni delle piante; spessori dei muri e dei solai; larghezza e altezza delle aperture; altezza dei singoli piani, da pavimento a pavimento e altezze totali dell'edificio.

Nel caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche, fanno fede le quote numeriche.

Nei progetti di ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione degli edifici devono essere indicati, con particolare grafìa convenzionale, le demolizioni, gli scavi e le nuove opere.

Allegato C
ELABORATI RICHIESTI PER L'AUTORIZZAZIONE

Per il rilascio dell'autorizzazione, tenuto conto del tipo delle opere da realizzare, sono richiesti i seguenti elaborati:

a) domanda di autorizzazione in bollo sottoscritta dalla ditta richiedente e completa di chiare generalità e recapito;

b) relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con particolare riferimento ai materiali di finitura esterni che si intendono usare per i paramenti, gli intonaci, i serramenti esterni, le coloriture, ecc. (tre copie);

c) planimetria stralcio dello strumento urbanistico generale e dell'eventuale piano attuativo vigente con l'esatta individuazione dell'area oggetto dell'intervento e l'ubicazione degli edifici sull'area stessa (una copia);

d) norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico relative alla zona interessata (una copia);

e) estratto di mappa e certificazione catastale della superficie di proprietà della ditta richiedente;

f) elaborati grafici relativi allo stato dell'immobile oggetto dell'intervento;

g) firme del progettista e del proprietario sugli elaborati di progetto.

I predetti elaborati vanno presentati in carta semplice, fatta eccezione per la domanda di autorizzazione.

I comuni tenuto conto del tipo e dell'entità delle opere da realizzare, possono altresì richiedere i seguenti ulteriori elaborati:

h) progetto completo di piante, prospetti, due sezioni significative, particolari costruttivi, sistemazione ed organizzazione funzionale delle aree libere del lotto (tre copie);

i) precise indicazioni sulle sezioni circa l'altezza dell'edificio in relazione sia all'andamento naturale del terreno che alla sistemazione definitiva dell'area con le quote di spicco del fabbricato da realizzare riferite alla sede stradale più vicina o altro punto fisso preesistente (tre copie);

l) quantificazione della superficie di proprietà e di tutti i volumi sulla stessa ricadenti, sia di progetto che preesistenti; indicazione delle altezze, dei distacchi dai confini e dalle strade (tre copie);

m) documentazione fotografica formato cartolina dell'area e del fabbricato oggetto dell'intervento con visioni panoramiche della zona comprendenti eventuali edifici sulla stessa ubicati, con l'indicazione in planimetria dei punti di vista fotografici;

n) eventuali pareri e autorizzazioni espressi dalle autorità competenti ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito (con modificazioni) nella legge 3 agosto 1985, n. 431, nonché dalla L.R. 21 agosto 1984, n. 24.

Gli elaborati previsti nel presente allegato vanno presentati in carta semplice, fatta eccezione per le domande di autorizzazione.

Allegato D
RIFERIMENTI NORMATIVI

R.D.L. 30 dicembre 1923 n.ro 3267
Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

R.D. 14 aprile 1927 n.ro 530
Approvazione del regolamento generale per l'igiene del lavoro

R.D. 27 luglio 1934 n.ro 1265
T.U. delle leggi sanitarie

Legge 1 giugno 1939 n.ro 1089
Tutela delle cose di interesse artistico e storico

Legge 29 giugno 1939 n.ro 1497
Protezione delle bellezze naturali

Legge 17 agosto 1942 n.ro 1150
Legge urbanistica

Legge 3 novembre 1952 n.ro 1902
Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori

D.P.R. 27 aprile 1955 n.ro 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Legge 21 dicembre 1955 n.ro 1357
Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942 n.ro 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951 n.ro 1402, sui piani di ricostruzione

D.P.R. 7 gennaio 1956 n.ro 164
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

Legge 29 settembre 1964 n.ro 847
Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962 n.ro 167

Legge 6 agosto 1967 n.ro 765
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n.ro 1150

D.M. 1 aprile 1968 n.ro 1404
Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967 n.ro 765

D.M. 2 aprile 1968 n.ro 1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n.ro 765

Legge 22 ottobre 1971 n.ro 865
Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n.ro 1150, 18 aprile 1962 n.ro 167, 29 settembre 1964 n.ro 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

Legge 5 novembre 1971 n.ro 1086
Norme tecniche per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Legge 2 febbraio 1974 n.ro 64
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

L.R. 21 maggio 1975 n.ro 34
Interventi edificatori nelle zone di rispetto delle strade

D.M. 5 luglio 1975
Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione

Legge 30 aprile 1976 n.ro 373
Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici

Legge 10 maggio 1976 n.ro 319
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

Legge 8 ottobre 1976 n.ro 690
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 agosto 1976 n.ro 584, concernente proroga dei termini di cui agli artt. 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976 n.ro 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

Legge 28 gennaio 1977 n.ro 10
Norme per la edificabilità dei suoli

D.P.R. 24 luglio 1977 n.ro 616
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n.ro 382

L.R. 28 ottobre 1977 n.ro 42
Attuazione delle direttive 72/159-160-161/CEE, 75/268/CEE e delle leggi 9 maggio 1975 n.ro 153 e 10 maggio 1976 n.ro 352 per la riforma dell'agricoltura

Legge 5 agosto 1978 n.ro 457
Norme per l'edilizia residenziale

L.R. 26 aprile 1979 n.ro 18
Norme regionali per l'attuazione della legge 28 gennaio 1977 n.ro 10

Legge 24 dicembre 1979 n.ro 650
Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973 n.ro 171 e 10 maggio 1976 n.ro 319 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

Legge 15 febbraio 1980 n.ro 25
Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 15 dicembre 1979 n.ro 629 concernete dilazioni dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia

L.R. 22 maggio 1980 n.ro 37
Regolamentazione dell'attività estrattiva

D.M. 16 febbraio 1982
Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi

Legge 5 marzo 1982 n.ro 62
Conversioni in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1981 n.ro 801 concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

Legge 25 marzo 1982 n.ro 94
Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in caso di sfratti

Legge 3 maggio 1982 n.ro 203
Norme sui contratti agrari

Legge 29 maggio 1982 n.ro 308
Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

L.R. 9 dicembre 1982 n.ro 41
Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 26 aprile 1979 n.ro 18

L.R. 21 agosto 1984 n.ro 24
Delega ai Comuni delle funzioni amministrative concernente la protezione delle bellezze naturali

L.R. 3 novembre 1984 n.ro 33
Norme per la costruzione in zone sismiche nella Regione Marche

Legge 28 febbraio 1985 n.ro 47
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

Legge 8 agosto 1985 n.ro 431
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985 n.ro 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale

L.R. 18 giugno 1986 n.ro 14
Norme regionali in materia di controllo e snellimento di procedure urbanistico-edilizie ed in materia di sanzioni e sanatoria delle opere abusive

L.R. 27 marzo 1987 n.ro 18
Modifiche alla L.R. 3 novembre 1984 n.ro 33 riguardante le norme per le costruzioni in zone sismiche

D.M. 11 marzo 1988
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione

D.P.R. 24 maggio 1988 n.ro 236
Attuazione della direttiva CEE n.ro 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n.ro 183

Legge 9 gennaio 1989 n.ro 13
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Legge 24 marzo 1989 n.ro 122
Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959 n.ro 393

D.M. 14 giugno 1989 n.ro 236
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche

Legge 5 marzo 1990 n.ro 46
Norme per la sicurezza degli impianti

L.R. 8 marzo 1990 n.ro 13
Norme edilizie per il territorio agricolo

L.R. 19 aprile 1990 n.ro 22
Legge urbanistica regionale

L.R. 5 agosto 1992 n.ro 34
Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio.