REGOLAMENTO EDILIZIO

TITOLO IV
Commissione Edilizia Comunale

Art. 14
Funzioni della commissione edilizia comunale

1. La commissione edilizia è l'organo con funzioni consultive del sindaco in materia urbanistica ed edilizia.

2. Essa dà parere al sindaco:

a) sulle opere o attività soggette a concessione edilizia;

b) sulle opere o attività soggette ad autorizzazione nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) e dall'articolo 4, comma 1, lettere a) b) e c) comma 7, lettere c), d), ed e); dall'articolo 9 comma 6, lettera o); nonché sulle opere interne per le quali l'articolo 5, comma 1 lettera b), richieda comunque l'autorizzazione;

c) in via preliminare su progetti anche di massima, relativi ad opere di particolare importanza;

d) sull'interpretazione e sulle eventuali proposte di modifica delle norme del regolamento edilizio, nonché sull'interpretazione degli strumenti urbanistici e relative varianti;

e) sulla concessione di un termine di ultimazione delle opere superiore a tre anni nei casi previsti dall'articolo 4, comma 4, della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

f) sulle opere pubbliche;

g) sulle misure di salvaguardia in pendenza dall'approvazione di piani regolatori generali e particolareggiati, ai sensi della legge 3 novembre 1952, n. 1902;

h) sull'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio della concessione. Non è necessario il preventivo parere della commissione edilizia, quando l'annullamento è adottato per soli motivi di legittimità;

i) sugli ordini di demolizione e sulle eventuali diffide a demolire.

3. Il sindaco ha facoltà di richiedere il parere della commissione edilizia su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale.

4. La commissione edilizia, in particolare, esprime parere sulla legittimità delle opere proposte, sul valore architettonico, sul decoro e sull'ambientazione delle opere nel rispetto dell'espressione artistica, al fine del miglioramento funzionale e formale dell'abitato, nonché sulla rispondenza del patrimonio edilizio alle necessità di uso.

5. La commissione edilizia, integrata ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 21 agosto 1984, n. 24, dà anche il parere per gli atti inerenti le funzioni amministrative in materia delle bellezze naturali, delegate ai comuni.

6. Il sindaco può assumere determinazioni difformi dal parere espresso dalla commissione edilizia, dandone congrua motivazione.

Art. 15
Composizione della commissione edilizia

1. La commissione edilizia, salve le integrazioni di cui al successivo articolo 16, è composta:

a) dal sindaco o da un assessore da lui delegato, che la presiede;

b) dal medico designato dalla USL;

c) dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco o da un suo delegato;

d) da nove esperti nominati dal consiglio comunale nel modo seguente:

1) un architetto scelto tra una terna proposta dal relativo ordine professionale;

2) un ingegnere civile scelto tra una terna proposta dal relativo ordine professionale;

3) un geometra scelto tra una terna proposta dal relativo collegio;

4) un perito industriale scelto tra una terna proposta dal relativo collegio;

5) un geologo scelto tra una terna proposta dal relativo ordine competente per territorio;

6) due componenti di comprovata esperienza di cui uno in materia di beni naturali e ambientali e uno in materia di beni storico-culturali, anche ai fini previsti dalla L.R. 21 agosto 1984, n. 24;

7) due esperti di nomina consiliare di cui uno indicato dalla minoranza.

2. Esercita le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ufficio tecnico comunale o, in sua assenza o impedimento, un funzionario designato dal sindaco.

3. Per i componenti della commissione edilizia valgono le norme di incompatibilità previste per gli assessori comunali. I membri elettivi della commissione edilizia non possono essere funzionari di organi statali o regionali ai quali competono, in base alle norme vigenti, funzioni di controllo preventivo o successivo sulla attività urbanistico-edilizia del comune.

4. I membri elettivi durano in carica quanto il consiglio comunale che li ha designati e comunque sino alla nomina dei nuovi membri da parte del consiglio comunale subentrante. Sono considerati dimissionari i membri assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

5. I membri elettivi non sono eleggibili per due mandati successivi.

6. Oltre ai membri elettivi, dovranno essere nominati anche i supplenti.

Art. 16
Integrazione della commissione edilizia

1. La composizione della commissione edilizia di cui all'articolo precedente è la minima obbligatoria.

2. L'amministrazione comunale, se lo ritiene opportuno, può integrare la commissione edilizia nel modo seguente:

a) il dirigente dell'ufficio tecnico comunale, con eventuale diritto di voto;

b) due consiglieri comunali, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza consiliare;

c) esperti in materie attinenti alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio o rappresentanti del settore produttivo edilizio, designati dal consiglio comunale su terne proposte dai rispettivi ordini, collegi, associazioni.

Art. 17
Funzionamento della commissione edilizia

1. La commissione edilizia si riunisce ordinariamente almeno due volte al mese e in via straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno.

2. La commissione è convocata dal presidente con invito scritto.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti tra i quali il presidente. Al fine del raggiungimento del numero legale, debbono essere presi in considerazione tutti i componenti previsti dall'articolo 15, con esclusione di quelli indicati al punto d6), la cui presenza è tuttavia obbligatoria per i progetti di cui alla L.R. 21 agosto 1984, n. 24.

4. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Quando la commissione ritenga che si trattino argomenti di particolare importanza o che richiedano una preparazione specifica, il presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni della commissione uno o più esperti senza diritto di voto o richiederne la consulenza scritta. Il presidente può anche invitare i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti all'esame.

6. I progetti possono essere esaminati dalla commissione solo se siano stati istruiti dall'ufficio tecnico comunale e dall'ufficio sanitario circa la loro conformità alle norme urbanistiche, edilizie, a quelle del presente regolamento ed in materia di igiene e sanità. Il dirigente o il funzionario istruttore dell'ufficio tecnico comunale illustra obbligatoriamente prima della deliberazione della commissione, il parere dell'ufficio su ciascun progetto.

7. Il componente la commissione edilizia non può essere presente durante l'esame e il giudizio su argomenti o progetti ai quali sia interessato: in particolare, nei casi in cui risulti proprietario dell'area o di area confinante, di aree appartenenti al coniuge o a parenti sino al quarto grado o ad affini sino al secondo grado, oppure in quanto sia autore del progetto o direttamente interessato all'esecuzione delle opere. Dell'allontanamento dalla riunione e dei motivi che lo determinano deve essere dato atto nel verbale.

8. I processi verbali delle riunioni sono iscritti in apposito registro tenuto a cura del segretario e devono contenere la motivazione, i voti riportati favorevoli, contrari, astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto, nonché riportare sinteticamente i termini della discussione svoltasi nell'adunanza in ordine a ciascuna domanda.

9. I processi verbali vengono firmati dal presidente e dal segretario.

10. Il segretario riporta sommariamente il parere della commissione sull'incarto relativo a ogni domanda esaminata e appone sul relativo progetto la dicitura "esaminato dalla commissione edilizia.." completando con la data e la firma del presidente e dei componenti la commissione stessa con l'indicazione del parere favorevole o contrario e motivazione dell'eventuale parere contrario.

11. L'interessato alla domanda di concessione e qualsiasi controinteressato hanno facoltà di avere conoscenza del verbale della commissione edilizia.

Art. 18
Sottocommissioni

1. La commissione edilizia può articolarsi in sottocommissioni al fine di esprimere il proprio parere su opere o attività di minore importanza o soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), anche se in zone soggette a vincolo paesaggistico. Ha potere di votazione. Il funzionamento è disposto con delibera del consiglio comunale.