REGOLAMENTO EDILIZIO

TITOLO VI
Rilascio della concessione

Art. 28
Decisioni sulla domanda di concessione

1. Il sindaco, sentita la commissione edilizia comunica al richiedente le proprie determinazioni sulla domanda di concessione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.

2. Il richiedente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, a mezzo messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è tenuto a provvedere al ritiro dell'atto di concessione, dopo aver assolto agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Il mancato ritiro dell'atto di concessione nel termine di sessanta giorni produce la decadenza dalla concessione ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 26 aprile 1979, n. 18.

3. Alla concessione è allegata una copia del progetto con l'attestazione della avvenuta approvazione e una copia dell'eventuale convenzione stipulata con il comune nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento.

4. Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio per un periodo di giorni quindici.

5. Chiunque ha facoltà di prendere visione presso gli uffici comunali della concessione edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della concessione stessa in quanto in contrasto con le leggi, i regolamenti e le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

6. In caso di diniego della concessione, il sindaco deve comunicare al richiedente le proprie determinazioni motivate nel termine di cui al comma 1.

Art. 29
Silenzio assenso

1. Ai sensi dell'articolo 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, fino al 31 dicembre 1987 e successive proroghe ai sensi di legge, la domanda di concessione ad edificare si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso, il richiedente può dar corso ai lavori dando la comunicazione al sindaco del loro inizio, a mezzo di lettera raccomandata, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano per gli interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni o al recupero del patrimonio edilizio esistente, da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché quando la concessione o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti urbanistici vigenti e approvati non anteriormente alla predetta data.

3. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima.

Art. 30
Certificato d'uso del suolo

1. Il comune è tenuto a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili interessati.

2. L'istanza tendente ad ottenere il certificato d'uso del suolo deve essere corredata da tutte le notizie atte ad identificare l'area o l'edificio oggetto dell'istanza medesima.

3. Il certificato indica la destinazione dell'area, il volume massimo edificabile, le altezze massime e minime, i distacchi dagli altri edifici, i distacchi dagli spazi pubblici e dai confini, le prescrizioni relative alla destinazione d'uso delle unità immobiliari ed ogni altra prescrizione derivante da leggi o norme regolamentari.

4. Il certificato deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

5. Ai sensi del citato articolo 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 5, convertito (con modificazioni) nella legge 25 marzo 1982, n. 94, la domanda di concessione che il progettista attesti, anche ai sensi dell'articolo 373 del codice penale, conforme al certificato previsto dal precedente comma, si intende assentita qualora non venga comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 8 della legge 94/1982. Sino ad un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il certificato deve essere rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e dopo la stessa data entro sessanta giorni.

6. In caso di mancato rilascio, alle domande di concessione si applicano le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 8 della citata legge 94/1982.

Art. 31
Contributo di concessione

1. Gli oneri di urbanizzazione sono determinati dal comune e corrisposti dal concessionario mediante versamento alla tesoreria comunale in base a titolo di incasso rilasciato dal comune medesimo.

2. La ricevuta del versamento deve essere consegnata all'ufficio all'atto del rilascio della concessione.

3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio della concessione con le modalità di pagamento e le garanzie dovute dal concessionario.

4. Il versamento del contributo afferente alla concessione deve essere in relazione alle modalità di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, mentre la quota relativa agli oneri di urbanizzazione può essere corrisposta con le modalità di rateizzazione previste dall'articolo 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dall'articolo 26 bis dei D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

5. Per il ritardato o mancato versamento del contributo di concessione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n 47 e all'articolo 2 della L.R. 18 giugno 1986, n. 14.

Art. 32
Titolarità della concessione

1. La concessione edilizia è sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia. La concessione è personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata. Nel caso di trasferimento della concessione nel corso dei lavori, il nuovo titolare ha l'obbligo di richiedere con ogni urgenza al sindaco il cambiamento di intestazione.

2. Gli eredi e gli aventi causa del titolare della concessione possono chiedere la variazione dell'intestazione della concessione.

3. La variazione dell'intestazione della concessione non è sottoposta a contributo concessorio.

4. In conseguenza della variazione predetta non sono modificati in alcun modo i termini fissati per la concessione originaria.

5. La concessione non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 33
Validità della concessione

1. Il termine per l'inizio dei lavori oggetto di concessione non può essere superiore ad un anno dal rilascio della concessione stessa, intendendo per inizio dei lavori l'avvio della realizzazione delle opere previste dalla concessione; di tale inizio dovrà essere data comunicazione scritta al comune, comunicando altresì il nominativo del D.L. e della impresa; i semplici movimenti di terra e/o le sole opere provvisionali di cantiere non costituiscono inizio dei lavori.

2. Qualora, entro tale termine, i lavori non siano iniziati, I'interessato dovrà presentare, prima della scadenza di detto termine, istanza diretta ad ottenere il rinnovo della concessione.

3. Il rinnovo è consentito purché non in contrasto con sopravvenute variazioni agli strumenti urbanistici o norme di legge o di regolamento e sempre che non risultino scaduti i termini previsti dal programma pluriennale di attuazione, ove vigente, ai sensi delle LL.RR. 26 aprile 1979, n. 18 e 9 dicembre 1982, n. 41.

4. Il rinnovo della concessione non è sottoposto a contributo concessorio, anche se l'originaria concessione sia stata rilasciata in regime agevolato a norma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

5. Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, a pena di decadenza della concessione, non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori.

6. Detto termine di ultimazione, su istanza del concessionario da presentare prima della scadenza del termine stesso, può essere prorogato dal sindaco con provvedimento motivato, in considerazione:

a) della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive;

b) di fatti estranei alla volontà del concessionario;

c) di opere fruenti di contributo pubblico, quando il finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

7. L'autorità comunale dispone altresì la decadenza nell'ipotesi prevista dal penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 34
Annullamento della concessione

1. La concessione è annullata:

a) quando risulta in contrasto con leggi o altre norme di diritto in materia urbanistica o edilizia;

b) quando sussistono vizi nel procedimento amministrativo o nei contenuti dell'atto.

2. Accertati i motivi che danno luogo all'annullamento, il sindaco fa notificare all'interessato l'ordinanza nella quale vengono specificati:

a) la contestazione del fatto e le motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento;

b) la notizia che la concessione edilizia, a suo tempo rilasciata, è stata annullata;

c) I'ordine di sospendere i lavori ove necessario.

3. Qualora l'intestatario della concessione edilizia intenda riprendere i lavori, dovrà rimuovere le cause che hanno dato luogo all'annullamento, e attendere da parte del sindaco il rilascio di nuova concessione edilizia per la ripresa dei lavori.

4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il sindaco, ove possibile, procede alla rimozione dei vizi delle procedure amministrative riguardanti le concessioni annullate. In particolare, la rimozione dei vizi viene disposta quando le opere realizzate siano conformi alla normativa vigente ai momento del rinnovo.

5. Per le concessioni assentite a norma dell'articolo 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito (con modificazioni) nella legge 25 marzo 1982, n. 94, il sindaco, prima di procedere all'annullamento, deve indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti, assegnando un termine per le modifiche richieste, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni.

Art. 35
Varianti al progetto approvato
e varianti in corso d'opera

1. Qualora si manifesti la necessità di varianti, gli interessati possono presentare istanza per l'approvazione dei relativi progetti, che sono soggetti alla stessa procedura seguita per il progetto originario.

2. L'approvazione della variante, ai sensi dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere richiesta in corso d'opera e comunque prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, per le varianti che siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le varianti di cui al comma 2 non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 36
Sanatoria per certificazione di conformità

1. Oltre le ipotesi di sanatoria di cui all'articolo 34, commi 4 e 5, sono sanabili:

a) le opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, fino alla scadenza del termine di novanta giorni fissato ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della legge 2 febbraio 1985, n. 47;

b) le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione, fino alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della citata legge 47/1985;

c) le opere eseguite in assenza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 10 della citata legge 47/1985, fino alla scadenza del termine fissato nella diffida di remissione in pristino e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative;

d) le opere eseguite, in sede di ristrutturazione edilizia, in assenza di concessione o in totale difformità, fino alla scadenza del termine fissato nella diffida di remissione in pristino, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della citata legge 47/1985.

2. La sanatoria è ammessa purché le opere eseguite, nei casi previsti dai comma 1, siano conformi, sia al momento di realizzazione delle opere stesse, sia al momento del rilascio della sanatoria, agli strumenti urbanistici generali e attuativi approvati e risultino non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati.

3. Qualora entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di sanatoria, il sindaco non si sia pronunciato, l'istanza si intende respinta.

4. Per i pagamenti relativi alla sanatoria si osserva quanto disposto dall'articolo 13, terzo, quarto e quinto comma della citata legge 47/1985.