REGOLAMENTO EDILIZIO

TITOLO XIII
Zone di rispetto e vincoli particolari

Art. 63
Zone di rispetto cimiteriali e stradali

1. Non è consentito, ai sensi dell'articolo 33 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, costruire nuove edifici o ampliare quelli esistenti, a qualsiasi scopo adibiti, entro un raggio di 200 metri dalle mura di cinta dei cimiteri, salvo le deroghe attuate con la procedura prevista dalle leggi in vigore.

2. E' ammessa la posa in loco di manufatti a carattere mobile adibiti a chioschi per la vendita di fiori, previa stipula di convenzione nella quale il concessionario si impegni in qualsiasi momento a rimuovere il chiosco su semplice richiesta dell'amministrazione comunale, senza peraltro poter richiedere indennizzo alcuno.

3. Per l'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e per gli insediamenti previsti dallo strumento urbanistico generale, vanno osservate relativamente alle distanze minime a protezione del nastro stradale, le disposizioni di cui al D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13 aprile 1968, n. 96. Sono fatte comunque salve le disposizioni di cui alla L.R. 21 maggio 1975, n. 34.

Art. 64
Realizzazione di cabine ENEL e SIP

1. Di norma le cabine ENEL e SIP devono essere realizzate all'interno dei nuovi fabbricati.

2. In ogni caso tali opere devono essere preventivamente autorizzate dal comune.

Art. 65
Opere realizzate dall'amministrazione comunale
ed edifici a carattere collettivo-sociale

1. Le opere realizzate dall'amministrazione comunale devono essere conformi allo strumento urbanistico generale e devono essere precedute dal rilascio della concessione edilizia a norma degli articoli 14 e seguenti.