AUTOCERTIFICAZIONE

Il termine autocertificazione indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (disciplinate dall'art. 46 del DPR 445/2000), che consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti.

- clicca per verificare quali certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autentica della firma. 


Non sono sostituibili con l'autocertificazione
i sottoelencati documenti:  
  - certificati medici, sanitari, veterinari
  - certificati di origine e conformità alle norme comunitarie brevetti e marchi.

L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari. Relativamente ai cittadini extracomunitari è ammessa solo nei confronti di coloro che sono residenti in Italia e le dichiarazioni solo limitate a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani. Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione all'interessato viene notificata tale incongruenza ed è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, la falsa dichiarazione fa decadere i benefici conseguiti dal provvedimento adottato.

Per un utilizzo rapido e facile dell'autocertificazione è a disposizione il servizio di  Autocertificazione guidata.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà consistono in una dichiarazione di conoscenza diretta di fatti, stati, qualità anche riguardanti terzi (art. 47 DPR 445/2000).