Titolo I: Cap II - IL RUOLO E LE FINALITA' DEL COMUNE

ART. 6 - IL RUOLO (modificato con D.C. n. 63/2016)

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.

2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinchè provveda a soddisfarli.

3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.

4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.

6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

7. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione, nelle forme indicate dallo statuto e dai successivi regolamenti.

8. Il Comune, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione ed al principio di partecipazione di cui all’art. 8 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per favorire la partecipazione civica su materie di interesse locale, può istituire Consigli di quartiere, articolati su base territoriale .

 

ART. 7 - RAPPORTI CIVICI (modificato con D.C. n. 63/2016)

1. Il Comune ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali.

2. Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e considera la cittadinanza protagonista essenziale e funzionale alla creazione di un sistema permanente di promozione e di tutela dei diritti.

3. Il Comune valorizza il contributo della cittadinanza al governo della comunità locale ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell'amministrazione, il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni, il diritto di interloquire con l'Amministrazione.

4. Il Comune organizza servizi informativi ed educativi per promuovere e favorire la cittadinanza attiva, secondo i principi costituzionali.

5. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.

6. Il Comune esercita le proprie funzioni adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati in termini di benefici per la cittadinanza.

7. Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti.

8. Il Comune informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

9. Il Comune attua, con apposite norme del presente statuto e dei regolamenti, le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, garantendo ai cittadinila partecipazione al procedimento amministrativo.

10. Il Comune favorisce la cittadinanza attiva anche attraverso l’istituzione di Consigli di quartiere con funzioni propositive e consultive.

11. lett a) - Il Comune ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, assicurando che le proprie funzioni siano svolte dagli Uffici territorialmente più vicini ai cittadini secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni.

lett. b) - Il Comune favorisce ed agevola l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà nel senso indicato nella lettera a).

lett. c) - Gli oneri in qualunque forma imposti ai privati debbono essere contenuti nella misura indispensabile per il perseguimento degli interessi pubblici da tutelare.

12. Il Comune opera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi e per determinare effettive condizioni di pari opportunità.

 

ART. 8 - SVILUPPO ECONOMICO (integrato con D.C. n. 105/2018)

1. Il Comune riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale occupazione.

2. Il Comune, attraverso propri piani di sviluppo e strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire e stimolare le attività economiche. 

3. Il Comune riconosce la funzione sociale delle iniziative economiche e ne stimola lo sviluppo promuovendo forme di associazionismo e di cooperazione.

4. Il Comune sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, all'interno di un quadro generale di compatibilità ambientale.

5. Il Comune concorre con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale delle attività turistiche, industriali, artigianali, agricole e commerciali ed opera per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.

6. Il Comune partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica della Regione e della Provincia e concorre alla formazione dei programmi pluriennali.

7. Il Comune sostiene e partecipa a forme di collaborazione e di cooperazione con altri Enti pubblici, per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, al fine di perseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione dei servizi da parte del maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario da parte degli utenti.

8. Il Comune indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione.

9. Il Comune favorisce la diffusione dei servizi pubblici in modo omogeneo ed equilibrato, per un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.

10. Il Comune tutela gli interessi dei consumatori favorendo l’esistenza di una adeguata rete di commercializzazione e distribuzione dei prodotti. Non tiene rapporti con imprese che abbiano subito condanne da parte di organismi delle Nazioni Unite per il non rispetto di codici etici internazionali.

11. Il Comune attua una politica a sostegno della formazione professionale e dell'inserimento dei giovani nella vita sociale ed economica.


ART. 9 - ASSETTO DEL TERRITORIO

1. Il Comune riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'assieme del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela come obiettivo primario della propria azione amministrativa. 

2. Il Comune, attraverso la pianificazione territoriale, promuove un armonico assetto urbano e la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali, garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio. 

 

ART. 10 - POLITICHE SOCIALI

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al 3° comma dell'art. 1, il Comune:  

a) promuove interventi ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli;

b) assicura le condizioni per favorire la realizzazione della maternità e paternità responsabile e lo sviluppo psico-fisico dei bambini;

c) riconosce la specificità della questione giovanile e a tal fine valorizza la funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali e sportive e ne favorisce la promozione e l'esercizio attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo dilettantistico;

d) promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile; opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione e al sostegno dei compiti di sviluppo degli adolescenti; favorisce in tal senso il coordinamento degli interventi ricercando integrazione e collaborazione all'interno e all'esterno dell'Ente con tutti i soggetti, istituzionali e non, che operano a fianco dei giovani;

e) promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane nella società; favorisce, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone anziane nella comunità familiare; promuove e favorisce centri di aggregazione per persone anziane; crea le condizioni e le opportunità idonee per consentire alle persone anziane di operare nell'ambito di attività socialmente utili; riconosce il valore di esperienze e di contributi che le persone anziane posseggono, favorendone la acquisizione da parte della comunità;

f) concorre a mantenere e sviluppare i legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati; promuove iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri paesi europei o extraeuropei.

g) opera per il completo abbattimento delle barriere culturali, tecnologiche, architettoniche e di comunicazione che impediscono l’integrazione, la promozione lavorativa e sociale e la fruibilità della città agli inabili e ai disabili.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’art. 5, il Comune promuove interventi per la rimozione degli ostacoli che si frappongono allo svolgimento del ruolo della famiglia nella nostra comunità.

 

ART. 11 - POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI

1. Il Comune, nel perseguimento dei propri obiettivi istituzionali:

a) attua programmi pedagogico-didattici per le scuole comunali dell'infanzia (asili nido e scuole materne) tesi allo sviluppo delle potenzialità dei bambini;

b) promuove l'aggiornamento e la qualificazione del proprio personale educativo ed il coinvolgimento degli organismi collegiali di gestione, valorizzando e migliorando i regolamenti di funzionamento già vigenti nelle istituzioni educative comunali;

c) svolge un ruolo di coordinamento delle attività educative in ambito comunale mediante la formulazione di proposte e progetti valutati anche dalle scuole di ogni ordine e grado;

d) predispone progetti e adotta programmi per la diffusione della cultura, promuovendo anche l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito comunale;

e) valorizza le testimonianze storico-artistiche, di tradizione e folclore, promuovendone il recupero e garantendone la fruibilità da parte della collettività attraverso il miglioramento delle strutture museali, archivistiche, archeologiche.

 

ART. 12 - TUTELA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. Il Comune adegua il proprio ordinamento tributario ai principi sanciti dalla legge in materia di diritti del contribuente.

2. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

3. L'’amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia di tributi comunali.

4. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e, in ogni caso, non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.

5. Gli atti tributari dell’amministrazione comunale devono essere motivati e devono sempre recare l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, del responsabile del procedimento, nonché le modalità, il termine e l’organo cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

6. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d’imposta non possono essere prorogati.

7. L'’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione secondo le modalità stabilite con legge o regolamento. E’ ammesso l’accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario.

8. Con le modalità stabilite per legge o regolamento ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all’amministrazione comunale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali.

9. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d’imposta.