Titolo III: Cap IV - INCARICHI DIRIGENZIALI

ART. 40 - INCARICHI A CONTRATTO

1. L’amministrazione comunale può ricoprire, nei casi e nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, posti di responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, nel rispetto della legge, altre tipologie di incarichi a contratto.