Titolo IX: Cap V - TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 97 - TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad uno dei soggetti abilitati a svolgere tale servizio, mediante procedura ad evidenza pubblica stabilita nel regolamento di contabilità del Comune, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
Qualora ricorrano le condizioni di legge, il Comune può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto è regolato da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti  degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili  o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. La riscossione delle entrate tributarie  e delle entrate patrimoniali ed assimilate avviene con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.