Titolo IX: Cap I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 91 - LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale  e  programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione dei Consigli di Circoscrizione che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento. Detti documenti finanziari sono altresì sottoposti preventivamente a  consultazione delle forze sociali e produttive, secondo il calendario stabilito dal Sindaco.

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine di legge, osservando  i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'unità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità.