Accesso Civico


Il diritto di Accesso

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano dalla Legge n. 241/1990, che presuppone quale requisito fondamentale la presenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in attuazione della legge anti corruzione n. 190/2012, ha enunciato un nuovo ed importante principio generale di accessibilità agli atti della pubblica amministrazione a semplice richiesta del cittadino. Si tratta del diritto di accesso civico, che nella sua versione originaria riconosceva a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati di cui la Pubblica Amministrazione aveva omesso la pubblicazione, nei casi in cui vi era obbligata.

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 di "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"apporta importanti modifiche al D.Lgs. 33/2013. In particolare la trasparenza è ora intesa come "accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa": Risulta quindi ampliato il concetto di accesso civico, prevedendo la possibilità di accesso a dati e a documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

Viene così introdotto nel nostro ordinamento il F.O.I.A. (Freedom Of Information Act), ovvero il meccanismo analogo al sistema anglosassone che consente ai cittadini di richiede anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.

Il riordino della disciplina in materia di trasparenza operato con le modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 33/2013 dal Decreto Legislativo 97/2016 ha quindi inteso favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini.

In merito al rapporto tra il diritto di accesso e le norme a tutela della privacy al cui rispetto è tenuta l'Amministrazione nella redazione e diffusione dei propri atti, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. - e al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonchè alla libera circolazione di tali dati entrato in vigore il 23 maggio 2018.

 

Pertanto la normativa vigente prevede tre tipologie di accesso:

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013" adottate dall'Anac con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.

 

Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti

L'ANAC - in apposite Linee Guida emanate d'intesa con il Garante della privacy - ha ravvisato l’opportunità per i soggetti tenuti all’applicazione del “decreto trasparenza” di adottare, anche nella forma di un regolamento interno, una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 19 giugno 2018 è stato approvato il "Regolamento comunale dell'accesso civico e dell'accesso agli atti", dotando così l'Ente di un unico atto regolamentare dedicato alle tipologie dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato, così come definiti dall’art. 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 33/2013, nonché dell'accesso documentale, e revocando di fatto il “Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi” - approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 370 del 22.12.2010 - che disciplinava la tipologia dell’accesso cosiddetto “documentale”.

Data di Creazione 10 dicembre 2019

Nome fileInformazioniAggiornato il
00_Regolamento_accesso_civico_e_accesso_agli_atti.pdf 306 KB 28.06.2018 12:20
01_Rimborso_costo_riproduzione_rilascio_copie.pdf 65 KB 15.11.2012 16:57

 

 

Registro delle domande di accesso

In ottemperanza a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC adottate con delibera n. 1309/2016 e dalla Circolare n. 2/2017 emanata dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, è stato istituito il "Registro delle domande di accesso" presentate.

Il Registro contiene l'elenco delle richieste - suddivise per Settore di competenza - con l'indicazione della data di presentazione, l'oggetto della richiesta ed il relativo esito con la data di evasione della stessa.

Il Registro viene aggiornato trimestralmente attraverso la richiesta di report ai Settori dell'Ente.

Data di Creazione 10 dicembre 2019

Nome fileInformazioniAggiornato il
  REPORT_ANNO_2018 4 File
  REPORT_ANNO_2019 4 File
  REPORT_ANNO_2020 4 File
  REPORT_ANNO_2021 4 File
  REPORT_ANNO_2022 4 File
REPORT_COMPLETO_I_TRIM._2023.pdf 7 MB 05.06.2023 10:07
REPORT_COMPLETO_II_TRIM._2023.pdf 6 MB 04.08.2023 14:00
REPORT_COMPLETO_III_TRIM._2023.pdf 4 MB 08.01.2024 08:27

 

 

 

Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Responsabile in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è il Segretario Generale, individuato dal Sindaco con Provvedimento Sindacale n. 6 del 15.03.2021:

Dott. Stefano Morganti

Tel. 0721.887216 

stefano.morganti@comune.fano.pu.it


Potere sostitutivo in caso di inerzia dei Dirigenti competenti

In base alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 20.05.2014 ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 1 legge n. 35 del 2012 - modificato dall'art. 13 comma 1 legge n. 134 del 2012 e più recentemente dal D.L. 77 del 31.05.2021 - IL CAPO DI GABINETTO DEL SINDACO è il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti competenti.
 

Capo di Gabinetto del Sindaco
Dott. Pietro Celani

L'esercizio del potere sostitutivo deve essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, mediante richiesta indirizzata al titolare del potere e inviata con le seguenti modalità:

Determinazione n. 534 del 15.03.2013: "Procedimenti anno 2012: rispetto dei termini di conclusione - comunicazione del Direttore Generale ai sensi dell'art.1 comma 9-quater D.L. n.5 del 9 febbraio 2012 convertito nella Legge 4 aprile 2012 n.35"