REGOLAMENTO EDILIZIO

TITOLO XVIII
Disposizioni finali

Art. 102
Rilevamento del patrimonio edilizio

1. I fabbricati siti nel territorio del comune sono oggetto di rilevamento comunale volto a valutazioni di carattere statico, edilizio ed urbanistico. Tale rilevamento riguarda sia gli edifici che le singole unità immobiliari.

2. Le indicazioni relative alle destinazioni d'uso, alla tipologia edilizia, alla dotazione di impianti e servizi, allo stato di esercizio e manutenzione dell'edificio o dell'unità immobiliare ed a quant'altro necessario per il rilevamento di cui sopra, sono raccolte in apposite schede.

3. Il proprietario di ciascun immobile o di parte del medesimo è tenuto a redigere l'apposita scheda di rilevamento in occasione della presentazione della domanda di licenza d'uso; è tenuto altresì a comunicare all'amministrazione comunale le eventuali variazioni degli elementi precedentemente rilevati, anche se per le stesse non sia stata necessaria l'autorizzazione e la concessione. Detta comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'intervenuta variazione.

Art. 103
Entrata in vigore del regolamento edilizio

1. I comuni provvedono all'adeguamento dei propri regolamenti edilizi entro 1 anno dall'entrata in vigore del regolamento edilizio tipo.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, fermo restando per i comuni che non vi abbiano provveduto l'obbligo di adeguamento e fino all'adeguamento, le norme del regolamento edilizio tipo prevalgono sulle norme del regolamenti edilizi comunali, nonché sulle altre norme comunali in materia di edilizia.

3. Il regolamento edilizio comunale adeguato ai sensi del comma 1, è soggetto all'approvazione di cui all'articolo 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Al momento dell'entrata in vigore del regolamento edilizio comunale è abrogato il precedente regolamento.

5. L'amministrazione comunale ha la facoltà di modificare il regolamento edilizio con lo stesso procedimento seguito per l'approvazione.

Art. 104
Norme finali per l'attuazione
del regolamento edilizio tipo

1. Sono fatte salve le norme tecniche di attuazione (NTA) degli strumenti urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica purché definitivamente approvate alla data del 29 settembre 1990, nonché quelle degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata purché convenzionata alla data del 29 settembre 1990; sono altresì fatte salve le concessioni edilizie e le autorizzazioni rilasciate alla data delle adozioni del regolamento edilizio comunale in adeguamento al regolamento edilizio tipo.

Art. 105
Domande di concessione e di autorizzazione
presentate prima dell'entrata in vigore
del regolamento edilizio comunale
o della data prevista dal comma 2 dell'articolo 103

1. Le domande di concessione e di autorizzazione presentate prima dell'operatività dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 103, per le quali alle predette date non sia stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione, sono esaminate in base ai predetti regolamenti e, pertanto, gli interessati devono modificare i relativi progetti ove siano in contrasto con le nuove disposizioni.