Titolo II: Cap II - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18 - IL CONSIGLIO COMUNALE 

1. L'elezione e la durata in carica del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, al momento dell'adozione da parte del Consiglio Comunale della relativa deliberazione.

3. Il Consiglio dura in carica  sino  all'elezione  del nuovo,  limitando la propria attività, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, all'adozione degli atti urgenti ed improrogabili ed a  svolgere  funzioni di controllo.

4. I casi di scioglimento e di sospensione del Consiglio, le surrogazioni e le supplenze dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dalla legge.

 5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina  in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

 

ART. 19 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. E’ istituito l’Ufficio di Presidenza del Consiglio composto dal Presidente e da due Vice Presidenti eletti tra i consiglieri in carica, con esclusione dell’elettorato passivo del Sindaco.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto con votazioni successive a maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora, dopo il secondo scrutinio, tale maggioranza non venga raggiunta, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

3. Nella stessa seduta il Consiglio elegge due Vice Presidenti con votazione unica e con voto limitato ad un solo candidato. Sono eletti Vice Presidenti i due consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, purchè uno dei due abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.

4. Agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 il Consiglio procede in seduta pubblica e a scrutinio segreto.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti nella sua elezione. In caso di dimissioni, impedimento permanente, revoca, decadenza o decesso del Presidente, si provvederà all’elezione di un nuovo Presidente con le modalità previste al punto 2; fino alla nuova elezione le funzioni verranno svolte, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente eletto per sostituirlo. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, il Consiglio è presieduto dall’altro Vice Presidente.

6. Il Presidente e ciascuno dei Vice Presidenti possono essere revocati prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge, di statuto o di regolamento del Consiglio Comunale. La revoca deve essere approvata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

7. Le funzioni del Presidente sono:

a)  la presidenza delle adunanze consiliari, nonché la direzione dei lavori e delle attività del Consiglio;

b)  la rappresentanza del Consiglio;

c) la convocazione e la presidenza dell’Ufficio di Presidenza;

d) la emanazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;

e) la proclamazione della volontà consiliare;

f)  i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;

g) l’informazione preventiva ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio e degli argomenti di interesse cittadino;

h)  la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari;

i)  l’autorizzazione ai consiglieri comunali all’effettuazione di missioni fuori del capoluogo del Comune in ragione del loro mandato;

j)  la sottoscrizione, insieme al Segretario Generale, delle deliberazioni consiliari;

k) la sottoscrizione del verbale della conferenza dei capigruppo;

l) la notifica, agli enti e soggetti interessati, delle nomine effettuate dal Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;

m) la comunicazione, all’inizio di ogni seduta consiliare, dei consiglieri che hanno giustificato la propria assenza;

n)  nomina i componenti delle Commissioni consiliari su proposta dei capigruppo consiliari;

o)  vigila sull’andamento dell’attività delle Commissioni consiliari;

p)  assicura il collegamento istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari;

q)  sovrintende al funzionamento dell’Ufficio di supporto e di servizio all’attività del Consiglio Comunale e delle sue Commissioni;

r)   tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale;

 
8. Le funzioni dell’Ufficio di Presidenza sono:

a)  la predisposizione dell’ordine del giorno;

b)  la fissazione della data delle riunioni del Consiglio;

c)  il coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari.


9. L'’Ufficio di Presidenza, con la presenza di almeno due componenti, decide a maggioranza e, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10. Nel caso in cui alla riunione dell’Ufficio di Presidenza, pur regolarmente convocata, sia presente un solo componente, quest’ultimo può validamente compiere gli atti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma 8.

 

ART. 20 - PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (modificato con D.C. n. 63/2016)

1. Il Consiglio Comunale, nell’ambito della propria autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria, adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari istruttorie, di indagine, di controllo e di garanzia in conformità ai seguenti principi:

a) Gli avvisi di convocazione devono pervenire in via ordinaria, attraverso posta elettronica certificata, secondo quanto previsto nel relativo regolamento;

b) In caso di atti urgenti e/o improrogabili l’inoltro degli avvisi dovrà avvenire almeno 24 ore prima dell’ora fissata per la riunione;

c) In prima convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati;

d) In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco;

e) Ricorre l’ipotesi di seconda convocazione quando la prima è andata deserta per mancanza del numero legale;

f) La seduta di seconda convocazione può tenersi anche nel giorno successivo, non festivo, a quello in cui la seduta è andata deserta;

g) Nel caso siano introdotte proposte che non erano comprese nell’ordine del giorno, le stesse non possono essere deliberate se non siano trascorse almeno 24 ore.

h) Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri; a tal fine i fascicoli relativi alle proposte iscritte all’ordine del giorno sono consegnate al Presidente del Consiglio, o di chi ne fa le veci, almeno 48 ore prima della seduta;

i) Ogni rinvio della discussione di un argomento posto all’ordine del giorno deve essere motivato;

l) E’ previsto il periodo di tempo da dedicare, in ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni ed interpellanze;

m) E’ previsto un periodo di tempo massimo per gli interventi, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

n) Determinazione dei criteri e delle modalità attraverso i quali sono forniti alla Presidenza del Consiglio, al Consiglio e ai gruppi consiliari regolarmente costituiti, i servizi, le attrezzature necessarie, le risorse finanziarie e le strutture;

o) Tutte le adunanze sono convocate in seduta ordinaria o d’urgenza;

p) Per ogni seduta deve essere redatto un verbale sotto la responsabilità del dirigente incaricato;

q) Forme e modalità di costituzione e di organizzazione delle commissioni consiliari istruttorie, di indagine, di garanzia e controllo;

r) Individuazione e definizione delle prerogative, dei diritti e dei doveri dei consiglieri, nonché delle cause che, a norma di legge, determinano l’obbligo di astensione;

s) Promozione delle forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri residenti in Fano;

t)

u) Le risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio Comunale e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti sono previste nel bilancio comunale su proposta della conferenza dei capigruppo. La gestione delle predette risorse è affidata con il P.E.G. ad un dirigente comunale;

v)


ART. 21 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE (modificato con D.C. n. 63/2016)

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) atti normativi:

- statuti dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni;

- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell’esercizio della loro potestà regolamentare;

b) atti di programmazione:

- programmi;

- piani finanziari;

- relazioni previsionali e programmatiche;

- indirizzi, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, sugli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché sugli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;

- piani territoriali ed urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione;

- eventuali deroghe ai piani territoriali ed urbanistici;

- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

- ratifiche di variazioni di bilancio previste dalla legge;

- conti consuntivi;

c)

d) atti relativi al personale:

-determinazione criteri generali per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri Enti:

- convenzioni fra Comuni e tra Comune/i e Provincia;

- ratifica degli accordi di programma nei casi previsti dalla legge;

- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra Enti locali;

f) atti relativi a spese pluriennali:

- tutte le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

g) gli atti relativi ad acquisti, alienazioni di immobili, permute, concessioni ed appalti:

- acquisti, permute ed alienazioni immobiliari, appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di altri organi o uffici;

h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:

- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

- assunzione diretta di pubblici servizi;

- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;

- concessione di pubblici servizi;

- affidamento di servizi o attività mediante convenzione;

i) atti relativi alla disciplina dei tributi:

-atti di istituzione ed ordinamento di tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

-disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

l) contrazione di mutui e prestiti obbligazionari:

- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;

- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;

- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;

- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;

m) atti di nomina

- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni;

- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;

- nomina di ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;

n) atti elettorali e politico-amministrativi:

- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;

- surrogazione dei Consiglieri;

- approvazione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche di governo dell’Ente;

- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;

- nomina della Commissione elettorale comunale;

- esame, discussione e votazione delle mozioni, degli ordini del giorno, delle risoluzioni e degli atti deliberativi;

- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;

o) gettoni di presenza:

-aumento o diminuzione degli importi della indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale, dei gettoni di presenza

p) atti diversi:

- ogni altro atto, parere e decisione che siano estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o siano previsti dalla legge quali atti fondamentali di competenza del Consiglio.

 

ART. 22 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri rappresentano l’intera comunità dei cittadini ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

3. Hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze, risoluzioni proposte di ordini del giorno e di atti deliberativi di indirizzo e di controllo, nonché atti deliberativi su tutti gli argomenti di competenza del Consiglio, come previsto dalla legge.

4. Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e, tramite esso, o direttamente, dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato; in particolare il diritto si esercita in forma di presa visione e/o estrazione di copia gratuita, salvo i casi di esclusione stabiliti dalla legge; ogni consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

6. Al di fuori dell’ipotesi prevista al comma precedente, il Presidente del Consiglio, su motivata richiesta di un quarto dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco, è tenuto a convocare il Consiglio comunale entro un termine di venti (20) giorni, dalla data della richiesta, per discutere, in seduta monotematica, urgenti e rilevanti problemi che interessano l’intera cittadinanza.

 

ART. 23 - IL CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO

1. E'’ istituita la figura del Consigliere Straniero aggiunto riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, regolarmente residenti nel territorio comunale, il diritto di eleggere un proprio rappresentante, chiamato a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Comunale.

2. L'’elezione del Consigliere Straniero aggiunto, disciplinata da proprio regolamento, avviene di norma in concomitanza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

 

ART. 24 - GRUPPI CONSILIARI E CAPIGRUPPO

1. I consiglieri si costituiscono e si organizzano in gruppi consiliari.

2. Ogni gruppo consiliare è tenuto a nominare il proprio capogruppo, per consentire di espletare gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente statuto.

3. La Giunta mantiene rapporti con i gruppi consiliari e assicura agli stessi, per l’assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale, servizi e risorse finanziarie, con le modalità e i criteri che saranno previsti dal regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

 

ART. 25 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

 1. E’' istituita la Conferenza dei capigruppo al fine di favorire l’attività istituzionale dei gruppi consiliari mediante la preventiva convocazione della Conferenza per consentire un più agevole svolgimento dei lavori del Consiglio.

2. La Conferenza viene convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio in occasione di ogni seduta del Consiglio e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

3. A disposizione della Conferenza è assegnato un funzionario di Segreteria per la verbalizzazione delle riunioni e per il reperimento della documentazione utile all’espletamento delle funzioni dei capigruppo.

 

ART. 26 - FORME DI GARANZIA  E DI PARTECIPAZIONE DELLE MINORANZE

1. E’' attribuita alle minoranze la presidenza delle Commissioni consiliari di indagine e di quelle che il Consiglio comunale ritenga istituire con funzioni di controllo e di garanzia.

2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 e determina la procedura di nomina dei loro Presidenti.

3. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale

4. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dal presente statuto, dall’atto costitutivo di enti, da convenzioni o da qualsiasi altra norma, a nominare più rappresentanti presso enti, istituzioni, associazioni o altri soggetti istituzionali, almeno uno dei nominativi è riservato alle minoranze; il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato ad uno.

 

ART. 27 - PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

1. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine ordinatorio di dieci giorni dalla convocazione stessa.

2. La prima adunanza, sino all’elezione della Presidenza del Consiglio, è presieduta dal Consigliere Anziano.

3. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, tra i presenti, vanti la maggiore anzianità determinata con il criterio di legge.

4. Nella seduta di insediamento il Consiglio provvede, in ordine:

- all’'esame delle condizioni degli eletti, compreso il Sindaco, e ad eventuali surroghe nei termini e con le modalità di legge;

- alla nomina del Presidente del Consiglio e dei due Vice Presidenti;

- a ricevere, in piedi, il giuramento del Sindaco, effettuato in piedi, con la formula “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”;

- a ricevere, da parte del Sindaco, la comunicazione dei componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vicesindaco;

- alla nomina della Commissione Elettorale Comunale.

 

ART. 28 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, a cinque (5) sedute consecutive dei lavori del Consiglio, sono dichiarati decaduti dalla carica.

2. La proposta di dichiarazione di decadenza, presentata al Consiglio dal Presidente, anche su segnalazione di un consigliere, viene notificata all’interessato che, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della notifica, può far valere le cause giustificative con atto scritto depositato presso l’ufficio di Presidenza.

3. La dichiarazione di decadenza, previa decisione sulle giustificazioni prodotte dal consigliere interessato, è assunta dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco, e ad essa consegue immediatamente la surroga nei termini e con le modalità di legge, del Consigliere decaduto. La decisione del Consiglio sulla decadenza è notificata, entro cinque giorni, a cura del Presidente del Consiglio, all’interessato.



ART. 29 - CONFERENZA PERMANENTE DELLE DONNE (modificato con D.C. n. 63/2016)

1. E' istituita la conferenza permanente delle donne al fine di attivare misure e meccanismi tesi a promuovere la presenza, la visibilità, la valorizzazione delle donne nella realtà cittadina.

2. La suddetta conferenza, presieduta dall'Assessora delegata alle politiche femminili, ovvero, in caso di mancanza della predetta, da altra Assessora o Consigliera nominata dal Sindaco, è costituita dalle elette nel Consiglio Comunale

3. Per il funzionamento la conferenza si avvale dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione.

 

ART. 30 - COMMISSIONE DELLE ELETTE

1. Le donne elette in Consiglio Comunale possono costituirsi in apposita commissione con il compito di iniziativa e di proposta sull'attività amministrativa dell'Ente.

2. La commissione delle elette viene consultata dal Sindaco in merito al funzionamento dei servizi della città e al coordinamento dei loro orari.