Titolo I: Cap III - GLI ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 13 - TERRITORIO E SEDE

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 121.29, confinante a nord con il Comune di Pesaro, a sud con i Comuni di Mondolfo e San Costanzo, ad ovest con i Comuni di Cartoceto, Mombaroccio e Piagge, ad est con il mare Adriatico.

2. La sede legale del Comune è sita nel palazzo civico di Via San Francesco d'Assisi n. 76, e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.

3. Le adunanze degli organi elettivi comunali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari e motivate esigenze, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. Ove il Consiglio si riunisca in sede diversa da quella propria, deve essere data ampia e diffusa informazione alla cittadinanza.

4. La modifica della denominazione delle località e delle frazioni è disposta dal Consiglio, previa consultazione della popolazione interessata.

 

ART. 14 - AMBITO DI INTERVENTO

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio del Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e la cura di iniziative assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente in altro Comune.

 

ART. 15 - STEMMA E GONFALONE

1. Emblema raffigurativo del Comune di Fano è lo stemma costituito da uno scudo diviso in due parti, colorate in argento e in rosso, sormontato da una corona turrita e corredato del motto "Ex Concordia Felicitas", come da disegno riportato nella deliberazione consiliare n. 107 del 18.4.1984. 

2. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone, sul quale capeggia lo stemma, e il titolo "Città di Fano", come da disegno riportato nella deliberazione consiliare n. 107 del 18.4.1984.

3. La riproduzione e l’uso dello stemma e del gonfalone comunali sono consentiti previa autorizzazione del Sindaco.

4. Il Consiglio Comunale determina, con proprio atto di indirizzo, i criteri di esibizione del gonfalone, fermo restando che detta insegna deve, di norma, essere sempre accompagnata dal Sindaco o suo delegato e scortata dai vigili urbani del Comune.

 

ART. 15 bis - FANO "CITTA' DEL CARNEVALE" (istituito con D.C. n. 81/2011)

1. Il carnevale di Fano costituisce, fin dal 1347, la più antica ed importante manifestazione nella storia della cultura e della tradizione della Città.

2. Il Carnevale di Fano risulta essere il più antico d'Italia e pertanto Fano è "Città del Carnevale".

3. Nei giorni della settimana compresi tra la giornata del "giovedì grasso" e del "martedì grasso" non possono tenersi sedute ordinarie del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale. E' fatta salva la convocazione di Giunte Comunali che abbiano carattere d'urgenza ed improcrastinabilità.

4. Nella giornata di "giovedì grasso", il Sindaco assegna ufficialmente e simbolicamente le "chiavi della Città" e la "fascia del Carnevale"al "Sindaco del Carnevale", individuato nel Presidente dell'Ente carnevalesca o in altra personalità italiana e/o internazionale dell'arte, della cultura, dello spettacolo, dello sport.

5. Il "Sindaco del Carnevale" potrà "decretare" nei confronti dei cittadini e degli ospiti della Città giochi, danze, mascheramenti, scherzi, bizzarrie ed in generale comportamenti conformi allo spirito del carnevale, purchè non contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, secondo i principi dell'ordinamento giuridico.

 

ART. 16 - ALBO PRETORIO (modificato con D.C. n. 63/2016)

1. La Giunta Comunale individua nella sede comunale apposito ed idoneo spazio da destinare ad "albo pretorio on line, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La Giunta Comunale fornisce apposite direttive affinché nel sito istituzionale siano destinati appositi spazi alla pubblicazione degli atti e degli avvisi o provvedimenti da rendere pubblici, in modo da assicurare la massima diffusione e trasparenza dell’attività amministrativa.

3. La pubblicazione degli atti e documenti deve garantire l'accessibilità, la libertà e la facilità di lettura.

4.

5. Gli atti deliberativi degli organi collegiali, le ordinanze del Sindaco e gli altri provvedimenti da rendere pubblici, rimangono affissi all'albo on line per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche diverse disposizioni prescritte dalle leggi o dai regolamenti.