Titolo VII: Cap I - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 80 - FORME DI GESTIONE

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano  per  oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare  fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio viene effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge interpellando le Organizzazioni Sindacali di categoria secondo le modalità e i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni-Enti Locali.

3. Sono di competenza del Consiglio Comunale le modifiche delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione. Per tali servizi l'eventuale modifica della forma di gestione può essere effettuata per finalizzarla, sia al conseguimento di livelli qualitativi elevati di prestazioni, sia al contenimento dei costi.

4. Nell'organizzazione e nella  gestione dei servizi pubblici devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli per assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.



ART. 81 - GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per  le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme regolamentari il Consiglio Comunale stabilisce l'organizzazione dei servizi ed i criteri per assicurare l'economicità e la efficienza di gestione.



ART. 82 - AZIENDE SPECIALI

1. Il Comune, per la gestione di più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.

2. La nomina degli amministratori spetta al Sindaco sulla base dei criteri definiti al comma successivo e di eventuali ulteriori indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.

3. I componenti il consiglio di amministrazione ed il Presidente sono scelti fuori dal Consiglio Comunale e dalla Giunta comunale fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

4. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.

5. I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.



ART. 83 - ISTITUZIONI E FONDAZIONI (modificato con D.C. n. 63/2016 e con D.C. n. 105/2018)

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può costituire una o più istituzioni.

2. La costituzione della Istituzione è deliberata dal Consiglio Comunale. Con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale:

a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;

b) determina le finalità e gli indirizzi;

c) conferisce il capitale di dotazione;

3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Sindaco previa definizione degli indirizzi da parte del Consiglio Comunale.

5. I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente vengono scelti fuori dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale tra persone che per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

6. Il regolamento di cui al precedente 2° comma disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento degli organi.

7. Per l’esercizio delle attività culturali teatrali prive di rilevanza economica il comune può costituire ed avvalersi di un’apposita fondazione, anche di tipo partecipato, a cui sarà possibile affidare le relative attività; a tal fine il comune eroga contributi annuali e/o pluriennali nonché assegna in comodato il Teatro comunale della Fortuna per l’adeguata conservazione e valorizzazione dello stesso. Lo Statuto della “Fondazione Teatro della Fortuna di Fano” prevede significative forme di influenza dominante e di controllo del Comune di Fano in relazione alla rilevanza dei contributi erogati. La competenza in ordine alle modifiche dello Statuto della “Fondazione Teatro della Fortuna di Fano” spetta al Consiglio Comunale, che procede anche di propria iniziativa, nel rispetto delle procedure di cui al DPR n.361/2000.

 

 

ART. 84 - MODALITA' DI NOMINA E REVOCA

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma, gli obiettivi da raggiungere e i candidati alle cariche nell'ambito del consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente ed i singoli componenti il consiglio di amministrazione possono essere revocati, dal Sindaco, con atto motivato, che provvede contestualmente alla loro sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.




ART. 85 - LA CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato che non abbiano fini di lucro.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso  procedure ad evidenza pubblica previste dalla legge.

 

 

ART. 86 - LE SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-economico e finanziario relativo alla costituzione della società ed alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa.

3. I soggetti partecipanti possono costituire, in tutto od in parte,  le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto della società è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale, in base alle norme del Codice Civile.