BONUS FISCALE PER ZONE NON METANIZZATE

Per effetto dell'art.12 della legge 488 del 23 dicembre 1999 e del DPR 412 del 1993, si applicano sul territorio del Comune di Fano i benefici previsti per l'acquisto di gasolio e GPL usati come combustibile per riscaldamento. L'articolo della legge citata prevede infatti che il beneficio "e' applicabile altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati." Pertanto hanno diritto all'agevolazione quelle utenze (nel territorio del Comune di Fano), che si trovano in zone non metanizzate al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale. Il Consiglio Comunale con deliberazione 146 del 25.9.2023 ha approvato l'aggiornamento delle aree metanizzate secondo le disposizioni di legge e le note emesse dall'Agenzia delle Dogane, individuando le frazioni non metanizzate del Comune di Fano e il centro abitato ove ha sede la casa comunale. Sulla base di detta delibera, un'utenza si definisce non metanizzata qualora appartenga alle frazioni [intese come porzioni edificate], al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale (...), i cui edifici possono essere connessi alla rete solo previo estendimento della stessa da parte del gestore, in strade e/o aree pubbliche o ad uso pubblico o comunque aperte al pubblico, che comporti per il richiedente, secondo il vigente regolamento del servizio, un onere aggiuntivo oltre al contributo previsto per la realizzazione dell'impianto di derivazione di utenza Alla delibera è allegata una cartografia del territorio  comunale nella quale si è provveduto ad evidenziare con il colore Rosso (ASET), Blu (Sadori Gas) e Verde (Marche Multiservizi) le condotte della rete di distribuzione del gas metano; in colore arancione la zona del territorio comunale che ricomprende il centro abitato dove ha sede la Casa comunale e dove anche in assenza della rete di distribuzione del gas naturale, NON è applicabile l'agevolazione. In zona Arancione, qualsiasi porzione edificata, anche se non servita dalla rete di distribuzione del gas metano, non ha diritto, secondo l’'attuale normativa, all'agevolazione fiscale sull'acquisto di gasolio e GPL ad uso riscaldamento.

Abiti in zona non metanizzata?

Verifica attraverso la cartografia digitale
 la rete di distribuzione del metano

Verifica attraverso la cartografia digitale
 la rete di distribuzione del metano

Controlla le mappe qui di seguito riportate in pdf:

Data di Creazione 10 dicembre 2019

Nome fileInformazioniAggiornato il
A0 2023_compressed.pdf 2 MB 29.09.2023 09:15
Delibera_Consiglio_Comunale_146_2023.pdf 119 KB 29.09.2023 09:15

Cosa fare per ottenere gli sconti

  1. Verificare sulla cartografia allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale se l'utenza per cui si chiede lo sgravio fiscale risulta in area non metanizzata, ossia se la stessa è ubicata esternamente al centro abitato dove ha sede la Casa comunale (indicato in arancione) e non è servita dalla rete di distribuzione del gas metano evidenziata con le linee ROSSO, BLU e VERDE, (o l'utenza, può essere connessa alla rete solo previo estendimento della stessa in strade e/o aree pubbliche o ad uso pubblico da parte del gestore, che comporti per il richiedente, un onere aggiuntivo oltre al contributo previsto per la realizzazione dell'impianto di derivazione)

  2. Compilare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su modulo distribuito dall'ufficio Relazioni col Pubblico in Piazza XX Settembre, o dall'U.O. Ambiente in Piazzale della Stazione, 7  o stampandolo da qui sotto.

  3. Consegnare la dichiarazione con allegato una fotocopia di un documento di riconoscimento (valido) direttamente alla ditta fornitrice del combustibile, che provvederà a fornire lo stesso a prezzo agevolato. E' consigliabile che anche il cittadino conservi una copia della documentazione.

Data di Creazione 10 dicembre 2019

Nome fileInformazioniAggiornato il
autocertificazione_2023.pdf 57 KB 29.09.2023 09:15

 

L'Agenzia delle Dogane, con la nota prot. n. R.U. 41017 del 12 aprile 2010, ha fatto sapere che: al fine di dissipare, nei casi in cui sia necessario, eventuali dubbi interpretativi in merito alle effettive posizioni degli immobili interessati, i Comuni possono, attraverso atti ufficiali, attestare l'appartenenza degli stessi ad una determinata zona (metanizzata oppure no). L'Attestazione è un documento che, esclusivamente "nei casi in cui sia necessario" (cioè qualora sussistano reali dubbi o palesi incertezze circa l'effettiva appartenenza dell'immobile ad una determinata zona), deve essere richiesto all'U.O. Ambiente del Comune di Fano. Questa attestazione (che non è l'autocertificazione) non è un documento obbligatorio per ottenere l'agevolazione fiscale. L'Attestazione è un documento che, esclusivamente "nei casi in cui sia necessario" (cioè qualora sussistano reali dubbi o palesi incertezze circa l'effettiva appartenenza dell'immobile ad una determinata zona), deve essere richiesto all'U.O. Ambiente del Comune di Fano.

Per ulteriori informazioni U.O. Ambiente
0721.887556 - 887438