Trascrizione sentenze di divorzio emesse all'estero

La legge n. 218/95 prevede l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere a condizione che queste ultime rispettino alcuni requisiti sostanziali di compatibilità con l’ordinamento italiano.

È, pertanto, consentito al cittadino presentare tramite il Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza o, direttamente dall'interessato, al Comune italiano di iscrizione del matrimonio (se celebrato in Italia) o trascrizione (se celebrato all'estero) l’istanza per la riconoscibilità e trascrizione del provvedimento.

Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. In questo caso l'Autorità competente dello stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell’interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione né di legalizzazione.

Importante: le informazioni sopra riportate rivestono carattere generale e, data la molteplice casistica, potrebbero non essere perfettamente adattabili a tutti i provvedimenti emessi all'estero.


 

Cosa occorre?

  • Documento d'identità del richiedente;

  • Richiesta di trascrizione e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà sottoscritta su apposito modulo in bollo;

  • Sentenza straniera di divorzio in lingua originale con traduzione e legalizzazioni;

  • Marca da bollo € 16,00


Come si fa?

L'Ufficiale di Stato Civile esamina il provvedimento e ne verifica la formale validità (timbri, legalizzazioni, ecc.) nonché la presenza dei requisiti sostanziali di trascrivibilità previsti dalle norme di diritto internazionale e privato (art. 64 e segg. Legge n. 218/95).


Nel caso la richiesta venga dal Consolato, verificati i requisiti, si provvede direttamente alla trascrizione nei registri degli atti di matrimonio ed ai successivi adempimenti previsti per legge.


Nel caso la sentenza venga consegnata direttamente dall'interessato, si verificheranno i requisiti sostanziali e formali della sentenza, si predispone l'atto da trascrivere e si fissa un appuntamento con il richiedente per firmare l'atto.


A seguito della trascrizione, si formulano le proposte di annotazione a margine dell'atto di matrimonio e di nascita e si procede all'invio delle comunicazioni per le variazioni anagrafiche. Nel caso di atto trasmesso dal Consolato si comunica l'avvenuto adempimento.



Quanto costa?
  • Marca da bollo da 16,00 euro


Riferimenti normativi:
  • Regolamento CE n. 2201/2003
  • Legge n. 218/1995 (art. 64 e segg.)
  •  D.P.R. n. 396/2000 (art. 63)

     

Modulistica

Date of Creation 17 December 2021

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